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Contrattazione collettiva
Postato Thursday, 22 September 2005 ore 17:09 da lrinaldo
Fonti normative nel pubblico impiego In applicazione dell’articolo 4 comma 3 L. 191/1998 il 23/3/2000 è stato raggiunto l’accordo tra l’ARAN e le associazioni sindacali del settore pubblico.


In applicazione dell’articolo 4 comma 3 L. 191/1998 il 23/3/2000 è stato raggiunto l’accordo tra l’ARAN e le associazioni sindacali del settore pubblico.

L’accordo disciplina in particolare:

1. l’assegnazione dei dipendenti al telelavoro;
   a. si stabilisce che: 

       i. il telelavoro non modifica la natura giuridica del rapporto di lavoro;

      ii. tra i lavoratori disponibili vengono scelti per primi quelli che hanno precedenti esperienze nelle mansioni richieste (in quanto potrebbero più agevolmente operare autonomamente);

     iii. il telelavoratori possono chiedere la rassegnazione alla sede originaria trascorso un tempo stabilito nel progetto di telelavoro;


2. la postazione di telelavoro e adempimento della P.A.;
   a. si ribadisce che gli strumenti di telelavoro sono concessi al pubblico dipendente nell’ambito di un rapoporto di comodato e pertanto: 

      i. il datore sostiene le spese di installazione collaudo e gestione ivi compreso il mantenimento dei livelli di sicurezza;

     ii. fornisce al lavoratore la formazione e l’informazione sulla sicurezza sul lavoro;

    iii. comunica al lavoratore le modalità di valutazione del lavoro svolto.


3. i diritti e gli obblighi del telelavoratore;
   a. il lavoratore svolge la prestazione nella stessa misura e riceve lo stesso trattamento retributivo previsto per il personale non delocalizzato; 

   b. in caso di fermi prolungati per problemi strutturali è tenuto al rientro presso la sede di lavoro su richiesta della P.A.; 

   c. consente l’accesso nella propria abitazione da parte degli addetti alla manutenzione e alla sicurezza; 

   d. ha diritto a percepire un rimborso elle spese connesse all’effettuazione della prestazione.
 


 
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